Possono essere rilasciate dal Comune autentiche di fotocopie dette "copie conformi all'originale" di documenti emessi dalle Pubbliche Amministrazioni, oppure da soggetti privati se vengono inoltrate all'amministrazione. L'autenticazione di fotocopie di documenti può essere effettuata anche dai funzionari competenti a ricevere la documentazione, dai cancellieri e dai notai. L'autentica di fotocopie di documenti può essere fatta anche dal Pubblico Ufficiale che ha emesso il documento, presso il quale è depositato.
A differenza dell’autentica di sottoscrizione, che per le limitazioni intrinseche comporta la lettura del documento e la valutazione sulla competenza, per l’autentica di copia non è previsto alcun limite funzionale, né verifica del contenuto.
L’unico limite consiste nel fatto che occorre partire da un originale, non è ammessa la copia di copia.
Il funzionario incaricato dell'autenticazione pertanto si limita a ricevere una copia, verificare che sia identica al documento originale e che sia completa, quindi procedere a dichiararla autentica.
Limitandosi a dichiarare che la copia è uguale all’originale, non vi sono limiti a procedere anche su un documento redatto in lingua straniera, purché si sia sicuri che la copia è identica.
Nel caso in cui non vi sia la certezza assoluta che il documento mostrato in visione sia effettivamente un originale, o se la copia non risultasse identica all'originale, l'autentica non potrà essere effettuata.
Se il documento è composto da più fogli verrà siglato ogni singolo foglio
L’Art. 19 del D.P.R. n. 445 del 2000 prevede la possibilità di sostituire l’autentica di copia con la dichiarazione di conformità all'originale, effettuata con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. In particolare è possibile attestare che è conforme all’originale:
* la copia di un atto o documento rilasciato o consegnato da un’Amministrazione Pubblica;
* la copia di una pubblicazione, di un titolo di studio o di un servizio;
* la copia di documenti fiscali che devono obbligatoriamente essere conservati dai privati.
Non si autenticano copie di documenti di riconoscimento in quanto gli stessi producono i loro effetti per esibizione diretta con estrazione di copia fotostatica o con fotocopia non autenticata per le autocertificazioni.